Lo Statuto

 

Lo Statuto dell’Associazione culturale Paolo Rizzi ETS

art.1 | art.2 | art.3 | art.4 | art.5 | art.6 | art.7 | art.8 | art.9 | art.10 | art.11 | art.12 | art.13 | art.14 | art.15 | art.16 | art.17 | art.18 | art.19 | art.20


    ARTICOLO 1
    Costituzione, sede e durata

  • In virtù dell’art. 18 della Costituzione, dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile e del Codice del terzo Settore di cui al Dlgs n. 117/2017, è costituita l‘associazione senza scopo di lucro denominata “ASSOCIAZIONE CULTURALE PAOLO RIZZI Ente del Terzo Settore (ETS)”.
    L'Associazione ha sede nel Comune di Venezia, Campo Santa Sofia 4198/4199. Il cambio della Sede potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
    Potranno essere istituite altre sedi, in Italia ed all’Estero, su deliberazione del Consiglio Direttivo.
    La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

    ARTICOLO 2
    Scopi

  • L’ASSOCIAZIONE CULTURALE PAOLO RIZZI persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, dell’ attività di interesse generale di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.
    Dette attività di interesse generale saranno svolte in ricordo del giornalista e critico d’arte veneziano Paolo Rizzi (1932-2007), anche a mezzo la promozione di eventi, incentrati in particolare sulle arti visive e sul giornalismo culturale.
  • L’Associazione potrà inoltre:
    a collaborare con associazioni, enti pubblici e privati comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che abbiano attinenza diretta od indiretta con l’attività svolta dall’Associazione e dai suoi aderenti;
    b esercitare ogni altra funzione utile al raggiungimento dei propri obiettivi o derivante dalla volontà del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea, nonché da leggi, regolamenti o da atti della pubblica autorità;
    c gestire direttamente o indirettamente attività culturali e/o giornalistiche nel ricordo di Paolo Rizzi;
    d l’Associazione potrà raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

    ARTICOLO 3
    Soci

    Sono ammesse a far parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci:
  • Soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che danno vita all’Associazione mediante la sottoscrizione del suo Atto Costitutivo.
  • Soci ordinari: sono soci ordinari i soci che aderiscono all’Associazione in qualsiasi momento della sua attività.
  • Soci onorari: sono soci onorari persone fisiche che si sono distinte nel mondo della cultura e/o dell’arte per le proprie capacità ed iniziative; possono parimenti essere soci onorari enti, organizzazioni, istituzioni pubbliche o private che svolgano attività direttamente od indirettamente collegate all’oggetto dell’Associazione, ai suoi obiettivi, alle sue iniziative, con deliberazione del Consiglio Direttivo. È parimenti socio onorario il rappresentante della famiglia Paolo Rizzi di cui al successivo articolo 7.
  • Soci sostenitori: sono soci sostenitori i soci che sostengono l’associazione con oblazioni di importo superiore alla quota sociale ordinaria.

  • Ogni socio ha diritto ad un voto. Il voto dei soci onorari è di carattere consultivo. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede dell’Associazione.

    ARTICOLO 4
    Adesioni

  • L'adesione viene espressa a mezzo di apposita domanda da presentarsi da persona fisica o, nel caso di persona giuridica, dal proprio legale rappresentante. Spetta al Consiglio Direttivo l'accettazione delle adesioni e l'esclusione, con deliberazione motivata, degli aderenti che non ottemperino agli obblighi associativi e che arrechino danno o compromettono il buon nome dell'Associazione e/o alle sue attività. La deliberazione di ammissione e quella di esclusione sono comunicate all’interessato. È ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci dei richiedenti e dei soci esclusi. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione il socio può essere riammesso.

    ARTICOLO 5
    Obblighi del Socio

    Il Socio ha l'obbligo:
  • di osservare le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione;
  • di versare i contributi associativi ordinari e straordinari e la quota d’iscrizione, con le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo; tale obbligo è escluso per i soci onorari.

    È facoltà del socio di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo. In ogni caso il socio che recede dovrà assolvere ad ogni suo obbligo previsto dal presente Statuto fino alla data di effetto del recesso medesimo, da stabilirsi a cura del Presidente del Consiglio Direttivo. L’Associato receduto non avrà comunque diritto a restituzione di somme a qualsivoglia titolo.
    Le quote d’iscrizione ed i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 6
Organi sociali


Gli organi dell'Associazione sono:
  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice-Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Past-President;
  • l’Organo di Controllo.

  • Tutti gli incarichi, con la sola eccezione della revisione legale dei conti, sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 7
Assemblea


L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i Soci
  • L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
  • Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente almeno una volta all'anno per l’esame del bilancio entro i primi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quando il Consiglio Direttivo a maggioranza ne ravvisi l’utilità o la necessità, o quando ne faccia formale richiesta almeno il cinquanta per cento più uno degli associati.
  • L'Assemblea è convocata a mezzo lettera od altro mezzo equivalente ed idoneo quale e-mail, fax, PEC, specificando il giorno, l'ora e almeno sinteticamente l'ordine del giorno.
  • L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei voti attribuiti ai Soci aventi diritto e in regola con il versamento della quota associativa. Qualora non si verificasse la presenza del numero legale, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata almeno un giorno dopo. Nell'avviso di prima convocazione potranno già essere fissati il giorno e l'ora della seconda convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
  • L’Assemblea Ordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
  • L'Assemblea Straordinaria, convocata per modifiche dello statuto o per lo scioglimento, è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno due terzi degli associati. L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole degli associati i quali rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti alla medesima.
  • L'Assemblea Straordinaria, convocata per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno tre quarti degli associati. L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole degli associati i quali rappresentino almeno i tre quarti degli associati.
  • Le Assemblee devono essere convocate almeno dieci giorni prima della data di convocazione e si possono tenere anche in video conferenza, Skype o con altri simili mezzi e strumenti, salvaguardando i diritti degli associati per la democratica e trasparente votazione.
  • Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea di volta in volta, e le delibere regolarmente assunte verranno trascritte in apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario; in alternativa, le Assemblee potranno anche essere videoregistrate e raccolte in un contenitore validato dal Presidente e dal Segretario.
  • Le delibere dell’Assemblea vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.
  • Ogni socio ha diritto ad un voto che può essere espresso anche per delega ad altro socio. Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe. Il voto e l’ammissione all’Assemblea saranno possibili solo se il socio avrà ottemperato all’integrale versamento di quanto dovuto all’Associazione a norma del presente Statuto e/o a norma di legge. Il voto dei soci onorari è di carattere consultivo non vincolante.
Spetta all'Assemblea:
  • impartire le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, direttive che dovranno essere attuate dal Consiglio Direttivo;
  • trattare gli argomenti che verranno ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, tra i quali l’approvazione di eventuali Regolamenti;
  • deliberare eventuali modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle eventuali passività;
  • approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo, tenuto presente quanto previsto all’art. 8;
  • deliberare su ogni altro argomento di sua competenza.

  • I discendenti di Paolo Rizzi hanno facoltà di esprimere il nome di un socio, facente parte della famiglia di Paolo Rizzi e che ne porti il cognome, al quale viene attribuita la qualifica di socio onorario, e la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

    ARTICOLO 8
    Consiglio Direttivo

  • Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, per le parti non già espressamente attribuite dal presente Statuto all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, scelti tra gli associati. Prima delle votazioni l'Assemblea delibera a maggioranza il numero dei componenti.
    Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
    I componenti il Consiglio Direttivo possono essere revocati per giusta causa dall’Assemblea degli Associati secondo le regole previste per le Assemblee ordinarie.

    Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e può nominare uno o più Consiglieri Delegati.
    Esperti e rappresentanti di Enti ed organizzazioni interessati all’attività dell’Associazione potranno essere cooptati nel Consiglio Direttivo senza diritto al voto, fino ad un numero massimo di un terzo del numero dei membri del Consiglio Direttivo medesimo.

    Il Consiglio Direttivo deve riunirsi tutte le volte in cui lo decida il Presidente, ovvero ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri del direttivo e/o dell'Assemblea dei soci.
    Le convocazioni dovranno essere effettuate a mezzo lettera od altro mezzo equivalente ed idoneo, quale e-mail, fax, telefono, ecc., almeno due giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima, con la specifica dell'ordine del giorno o quanto meno le materie da trattare.
    In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
    Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono tenere anche in video conferenza, via Skype o con altri simili mezzi e strumenti, salvaguardando il diritto di voto e la trasparenza.

    Il consigliere che per tre volte consecutive risulti assente ingiustificato, può essere dichiarato decaduto dalla carica e potrà essere sostituito dai soci primi non eletti per le votazioni del Consiglio Direttivo, e qualora ciò non sia possibile, per cooptazione di un socio, con nomina da parte del Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 9
Compiti del Consiglio Direttivo


Sono compiti del Consiglio Direttivo perseguire gli scopi di cui all’Art. 2 e, in particolare:
  • formulare il programma delle attività dell’Associazione;
  • deliberare sull'attuazione degli indirizzi dell'Associazione;
  • esercitare le funzioni ad esso demandate dall'Assemblea e dal presente Statuto;
  • deliberare sull'accettazione o meno di nuovi associati e provvedere a far rispettare l'Atto Costitutivo, lo Statuto, eventuali Regolamenti nonché ogni delibera dell'Assemblea e del Consiglio stesso;
  • redigere il bilancio;
  • fissare gli importi dei contributi associativi ordinari e straordinari e le relative modalità di versamento;
  • fissare l’eventuale ammontare della quota di prima iscrizione degli associati e le relative modalità di versamento;
  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che non siano di competenza esclusiva dell'Assemblea.

  • Il Consiglio potrà inoltre dichiarare decaduto dalla qualità di associato colui che, entro l'anno, abbia omesso il pagamento dei contributi associativi ordinari e/o straordinari, o comunque qualsiasi somma dovuta all’Associazione, ovvero colui il quale sia venuto meno agli obblighi assunti o previsti dall'Art. 5 del presente Statuto.

ARTICOLO 10
Presidente

  • Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza è il rappresentante legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo. Nell'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, qualora nominato, o da altro consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.


  • Spetta al Presidente:
  • convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
  • presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
  • attuare le direttive fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
  • curare l'osservanza della disciplina associativa;
  • curare i rapporti dell'Associazione con le Istituzioni ed ogni altro ente od organizzazione che abbia attinenza diretta od indiretta con gli scopi dell’Associazione;
  • esercitare tutte le funzioni ad egli demandate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, adottare i principali ed improrogabili provvedimenti di competenza di questi ultimi organismi, salvo ratifica alla prima riunione degli stessi;
  • compiere quant'altro previsto dalla legge a dal presente Statuto.

    ARTICOLO 11
    Presidente Onorario

  • L’Assemblea dei soci può nominare tra i soci, confermare e revocare il Presidente Onorario, con funzioni di rappresentatività in coordinamento con il Consiglio Direttivo.

    ARTICOLO 12
    Vicepresidente

  • Il Vicepresidente assume le funzioni di presidente nel caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

    ARTICOLO 13
    Segretario

  • Il Segretario cura la verbalizzazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché gli adempimenti amministrativi dell’associazione e la comunicazione ai soci.

    ARTICOLO 14
    Tesoriere

  • Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

    ARTICOLO 15
    Past-President

  • Il presidente del Consiglio Direttivo uscente assume la carica di Past-President e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in carica con funzioni consultive.

    ARTICOLO 16
    Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti

  • L’assemblea, nei casi previsti dalla legge o qualora lo ritenga opportuno, nomina un Organo di Controllo monocratico, il cui componente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.
    L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento.
    Il componente l’Organo di Controllo ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee.
    Il componente l’Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
    All’Organo di Controllo può essere affidata la revisione legale dei conti qualora obbligatoria per Legge o ritenuta opportuna.

ARTICOLO 17
Patrimonio


Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, e tra questi:
  • i contributi ordinari e straordinari degli associati;
  • le eventuali quote di prima iscrizione degli associati;
  • gli interessi attivi delle rendite patrimoniali;
  • i contributi volontari degli associati e di Terzi;
  • i concorsi e/o contributi di Enti pubblici e Enti privati;
  • i proventi delle attività di raccolta fondi;
  • ogni altro eventuale cespite ed oblazione.

  • Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’articolo 2.

    In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a favore degli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
  • a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
  • c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
  • e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

    ARTICOLO 18
    Bilancio

  • L‘esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione di missione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali eventualmente svolte; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore, se nominati.
    Il bilancio è depositato presso la Sede dell'associazione almeno 7 giorni prima dell'Assemblea che lo deve approvare. Ogni socio può consultarlo.
    Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
    Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare al registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto a norma di legge.
    Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

    ARTICOLO 19
    Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

  • In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri Enti del terzo settore individuati dal Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del registro del Terzo Settore.

    ARTICOLO 20
    Disposizioni finali

  • Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge
 

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